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Spese di intermediazione per acquisto prima casa: detraibilità.

Spese di intermediazione per acquisto prima casa: detraibilità.

Art 15, comma 1, lett. b – bis), del TUIR

Le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto della prima casa sono detraibili, ma solo nel caso che rispettino determinati requisiti, come indicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito riassumiamo le condizioni per la detraibilità:

  • acquisto di abitazione principale e cioè quella nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine fanno fede i registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 D.L. 28 dicembre 2000, n. 445. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.2).
  • Pagamento della provvigione ad intermediari riconosciuti e che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13). Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.
  • Importo detraibile nella misura del 19% fino ad un tetto massimo di euro 1.000. Nel rigo E 8/10 cod. 17 del Modello Unico potremo indicare l’importo massimo di € 190, indipendentemente dall’importo pagato al mediatore.
  • Nel caso in cui l’acquisto venga effettuato da più proprietari, la detrazione massima di € 190 viene ripartita tra i diversi comproprietari secondo le percentuali di proprietà, questo anche se la fattura è intestata ad uno solo di essi.
  • Le spese relative all’intermediazione immobiliare per l’acquisto di una prima casa si possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è avvenuto il pagamento, a patto che il contratto preliminare risulti regolarmente registrato.
  • In caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita il contribuente dovrà restituire la detrazione usufruita, assoggettando tale somma a tassazione separata.
  • Dal 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta nel caso in cui il pagamento sia avvenuto tramite versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
  • Sono stati imposti anche dei limiti di reddito: la detrazione può essere fruita per intero solo per chi ha un reddito complessivo fino a € 120.000. In caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di € 240.000.

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